STATUTI
I- Definizione
Art. 1
I “Giullari di Gulliver” sono un’associazione retta dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero e
dai presenti statuti.
E’ composta da
persone che condividono gli scopi enunciati dall’art.2.
La sede sociale si trova ad Arzo.
II- Scopi
Art. 2
L’Associazione “Giullari di Gulliver” si costituisce per promuovere attività d’animazione creative ed
espressive rivolte a bambini, giovani, anzi
ani, andicappati, ecc. e si prefigge di svolgere la sua attività in
collaborazione con scuole, istituti, colonie, associazioni e società interessate.
L’associazione “Giullari di Gulliver” ha per scopo:
a) di riunire persone interessate al promovimento di
attività espressive e creative;
b) di promuovere e di favorire lo svolgimento di progetti di sperimentazione d’attività espressive e/o
creative rivolte a bambini, giovani e adulti;
c) di sviluppare i progetti sottolineati al punto “b” in forma residenziale
(colonie, campi itineranti, fine
–
settimana, ecc.), e/o in forma occasionale (feste, incontri, ecc.)
d) di interessarsi alla diffusione dei contenuti dell’attività
e delle sperimentazioni svolte.
III- Membri
Art. 3
Possono divenire membri della associazione “Giullari di Gulliver” le persone fisiche e giuridiche che condividono gli obiettivi al punto 2 paganti le quote dell’associazione.
L’acquisizione della qualità di membro deve essere ratificata dall’Assemblea generale.
L’assemblea generale ha altresì la competenza di privare della qualità di membro chiunque tenga un comportamento in contrasto con gli interessi dell’Associazione.
IV- Organi
Art. 4
Gli organi dell’associazione ” Giullari di Gulliver” sono:
a) L’assemblea Generale
b) Il Comitato
c) Il
Gruppo degli animatori
d) L’Organo di revisione
a) L’assemblea Generale
Art. 5
L’assemblea Generale è il massimo organo dell’associazione, è presieduta dal presidente del Comitato:
Essa può deliberare su qualsiasi questione od oggetto nella misura in cui la competenza non è delegata dagli statuti medesimi al Comitato.
Restano riservate alla competenza dell’Assemblea Generale:
1. la modifica degli statuti;
2. la nomina e la revoca del Comitato;
3. la nomina dell’Organo di revisione;
4. la discussione e l’ap
provazione del rapporto annuale di attività e i rapporti del cassiere e dei revisori
dei conti;
Art. 6
All’Assemblea Generale ad ogni membro giuridico o fisico compete un voto.
Le decisioni dell’Assemblea Generale esplicano validi effetti solo se contempo
raneamente sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti, lo scioglimento dell’Associazione è pronunciata solo se decisa dai 3/4 dei membri presenti.
Art. 7
L’Assemblea ordinaria è convocata di regola una volta all’anno.
Una Assemblea Generale straordinaria può essere convocata quando l’Assemblea stessa o il Comitato lo decidono.
Essa può essere convocata quando almeno 1/5 dei membri iscritti ne facciano richiesta motivata.
b) Il Comitato
Art. 8
Il Comitato dirige l’Associazione in tutte le questioni per le quali la competenza dell’Assemblea Generale non è riservata ed in tutte quelle che quest’ultima ha delegato al Comitato.
Esso rappresenta l’Associazione nei confronti di terzi.
Il Comitato è diretto dal presidente che ha anche diritto di firma verso l’esterno.
Rientrano nelle competenze del Comitato:
1. In collaborazione con le singole iniziative pianifica le attività dell’Associazione secondo l’art. 2 dei presenti statuti e assicura la gestione delle questioni burocratico
-amministrative generali;
2. il coordinamento del Gruppo degli animatori.
Art. 9
Il Comitato si compone di un numero di almeno 5 membri, il cui mandato viene rinnovato ogni anno in occasione dell’Assemblea Generale.
Tutti i membri dell’Associazione “Giullari di Gulliver” possono divenire membri del Comitato.
I membri del Comitato devono partecipare all’attività del Gruppo degli animatori.
Esso si organizza autonomamente, ma comunque è tenuto ad avvalersi di un presidente, un segretario e un cassiere, la cui nomina è ratificata dal
l’Assemblea Generale.
Esso può deliberare a maggioranza, alle riunioni di Comitato partecipa almeno 1 rappresentante per ogni iniziativa promossa o accettata dall’Associazione.
c) Il Gruppo degli animatori
Art. 10
Il Gruppo degli animatori è coadiuvato nella conduzione e nell’organizzazione delle attività della Associazione dal Comitato.
I membri del Gruppo possono far parte del Comitato.
Il Gruppo degli animatori è composto da tutti i monitori impegnati nelle attività promosse o gestite dai Giullari di Gulliver.
Art. 11
E’ responsabile, con il Comitato, del promovimento, della programmazione e della conduzione didattica e amministrativa e assicura il confronto pedagogico sui soggiorni e sulle attività pianificate dalla associazione nell’ambito dell’applicazione dell’art. 2 dei presenti statuti.
Autogestisce la propria attività ed la propria formazione nel rispetto dei presenti statuti.
Si occupa della ricerca di nuovi aderenti.
d) L’organo di revisione
Art. 12
L’Assemblea Generale nomina l’Organo di revisione.
L’organo di revisione è composto di due persone, più due supplenti.
L’organo di revisione rimane in carica un anno ed è rieleggibile.
Esso esamina i conti annuali, sui quali riferisce per iscritto all’Assemblea Generale ordinaria.
V- Finanze
Art.
13
I Giullari di Gulliver finanziano le loro attività per il tramite dei contributi annuali dei suoi membri e con i contributi volontari da parte di terzi. Ogni persona fisica o giuridica verserà una quota sociale annua, il cui ammontare è di competenza del comitato.
Art. 14
La responsabilità personale dei membri è esclusa.
Art. 15
L’Associazione non persegue alcun scopo di lucro.
VI- Disposizioni finali
Art. 16
In caso di scioglimento dei Giullari di Gulliver il fondo cassa sarà versato ad un’opera in
favore dell’infanzia.
I presenti statuti sono approvati dall’Assemblea generale ordinaria del 28 novembre1992, con revisione ai cap. 8 e 13 approvata dall’Assemblea generale del 1 febbraio 2015